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Lavoro autonomo occasionale precluso per gli iscritti agli ordini professionali

Il pensiero dell'Agenzia delle Entrate sui redditi occasionali

Recentemente, in merito è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.41/E del 15 luglio 2020, che, sfruttando il caso specifico di un medico, coglie l’occasione per fare il punto della situazione sull’argomento. 

Se pur vero che un tale documento rappresenti soltanto un documento di prassi senza forza di legge, bisogna pur dire che l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate per il fatto concreto è credibile e condivisibile. 

L’agenzia delle Entrate, correttamente, puntualizza che “i requisiti di professionalità e abitualità sussistono ogni qualvolta un soggetto ponga in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo; mentre non si realizzano solo nei casi in cui vengano posti in essere atti economici in via meramente occasionale”: definizione che segna in modo chiaro la linea di confine tra lavoro autonomo abituale, per il quale è richiesta necessariamente una posizione IVA, e il lavoro autonomo occasionale. 

L’agenzia delle Entrate prosegue notando come “l’iscrizione all’albo, richiesta per poter esercitare l’attività, risulta indicativa […] della volontà del professionista di porre in essere una pluralità di atti coordinati e finalizzati all’esercizio della professione”. 

Ne consegue che, secondo questa interpretazione, condivisibile, il professionista iscritto in un albo, che consegue redditi professionali, in ogni caso sarà obbligato all’apertura di una partita IVA, all’emissione della fattura, e a dichiarare il compenso come reddito di lavoro autonomo abituale. 

Questo non vuol dire che chiunque sia iscritto ad un albo professionale non possa espletare delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale, ma che non può farlo per la tipologia di attività professionali che vengono attratte alla professione esercitata, fermo restando il diritto a farlo per attività di diversa tipologia. 

Bisogna puntualizzare, infine, come questo punto di vista, da parte dell’Agenzia delle Entrate, rappresenti una presa di posizione più netta rispetto al passato sul tema: si ricorda infatti come ancora nel 2015, con la Risoluzione n.88/E del 19 ottobre, l’agenzia scriveva che “l’iscrizione volontaria in apposito albo professionale può costituire indizio di abitualità”, passando così, oggi, dalla possibilità alla certezza.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 09/08/2020