Gli ispettori dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza, al fine di raccogliere prove dell’evasione, godono di una serie di poteri istruttori e di controllo dati dalla legge.
Questi tipi di controlli, denominati sostanziali (ossia oltre e a prescindere dalle formalità dichiarative), costituiscono un vero e proprio potere d’indagine durante la quale l’amministrazione finanziaria ha la possibilità di procedere all’accesso in determinati luoghi, all’ispezione ed alle verifiche documentali.
Non vi è dubbio che per l’invasività e l’incisività di tali poteri, il contribuente in caso di verifica, può incorrere in banali errori dovuti anche ad uno status di sudditanza psicologica nei confronti dei controllori; sono allora queste le ragioni del presente scritto: occorre informare il contribuente sui suoi diritti in modo da evitargli tutti quegli sbagli che in fase di processo potrebbero costargli caro.
Accessi, ispezioni e verifiche
Accesso: significa accedere in un luogo a prescindere dal consenso, è un atto autoritativo attraverso cui si dà inizio all’attività accertativa.
Per essere legittimo è necessario che:
- Sia svolto “durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente” (art. 12 l.212/2000).
- Se l’Accesso avviene nel domicilio del contribuente è legittimo solo laddove gli ispettori siano in possesso di un’autorizzazione rilasciata dal Procuratore della Repubblica e qualora sussistano gravi indizi di violazione delle norme tributarie. Dalle ultime pronunce della Cassazione, l’assenza di tali indizi di evasione potrebbe costituire un elemento idoneo a determinare la nullità del provvedimento finale (Cass. sent. n.17957/2012).
Ispezioni: sono le attività sostanziali che l’amministrazione finanziaria pone al fine di ricavare la prova dell’evasione.
Nelle ipotesi di ispezioni dal carattere più invasivo, è obbligatorio che l’A.F. sia munita di un’apposita autorizzazione rilasciata dal Pubblico Ministero ad esempio, nel caso delle perquisizioni personali, dell’apertura coattiva di borse, casseforti e dell’accesso a server, mail e pc.
Verifiche: si intende l’attività meramente accertativa posta in essere al fine di rilevare inadempimenti fiscali compiuti dal contribuente. Esempio verifica sulle rimanenze di magazzino.
- Le verifiche fiscali debbono essere giustificate da “esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo” che devono essere riportate sul verbale di verifica del primo giorno (art. 12 l.212/2000).
- All’inizio di ogni verifica, il contribuente deve essere informato dagli ispettori incaricati, delle ragioni e dell’oggetto della verifica, nonché della possibilità di farsi assistere da un professionista.