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Cosa fare in caso di accessi, ispezioni e verifiche fiscali: breve guida

Poteri Amministrazione Finanziaria

Gli ispettori dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza, al fine di raccogliere prove dell’evasione, godono di una serie di poteri istruttori e di controllo dati dalla legge.

Questi tipi di controlli, denominati sostanziali (ossia oltre e a prescindere dalle formalità dichiarative), costituiscono un vero e proprio potere d’indagine durante la quale l’amministrazione finanziaria ha la possibilità di procedere all’accesso in determinati luoghi, all’ispezione ed alle verifiche documentali.

Non vi è dubbio che per l’invasività e l’incisività di tali poteri, il contribuente in caso di verifica, può incorrere in banali errori dovuti anche ad uno status di sudditanza psicologica nei confronti dei controllori; sono allora queste le ragioni del presente scritto: occorre informare il contribuente sui suoi diritti in modo da evitargli tutti quegli sbagli che in fase di processo potrebbero costargli caro.

  

Accessi, ispezioni e verifiche 

Accesso: significa accedere in un luogo a prescindere dal consenso, è un atto autoritativo attraverso cui si dà inizio all’attività accertativa. 

Per essere legittimo è necessario che: 

  1. Sia svolto “durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente” (art. 12 l.212/2000). 
  2. Se l’Accesso avviene nel domicilio del contribuente è legittimo solo laddove gli ispettori siano in possesso di un’autorizzazione rilasciata dal Procuratore della Repubblica e qualora sussistano gravi indizi di violazione delle norme tributarie. Dalle ultime pronunce della Cassazione, l’assenza di tali indizi di evasione potrebbe costituire un elemento idoneo a determinare la nullità del provvedimento finale (Cass. sent. n.17957/2012). 

Ispezioni: sono le attività sostanziali che l’amministrazione finanziaria pone al fine di ricavare la prova dell’evasione. 

Nelle ipotesi di ispezioni dal carattere più invasivo, è obbligatorio che l’A.F. sia munita di un’apposita autorizzazione rilasciata dal Pubblico Ministero ad esempio, nel caso delle perquisizioni personali, dell’apertura coattiva di borse, casseforti e dell’accesso a server, mail e pc. 

Verifiche: si intende l’attività meramente accertativa posta in essere al fine di rilevare inadempimenti fiscali compiuti dal contribuente. Esempio verifica sulle rimanenze di magazzino. 

  1. Le verifiche fiscali debbono essere giustificate da “esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo” che devono essere riportate sul verbale di verifica del primo giorno (art. 12 l.212/2000). 
  2. All’inizio di ogni verifica, il contribuente deve essere informato dagli ispettori incaricati, delle ragioni e dell’oggetto della verifica, nonché della possibilità di farsi assistere da un professionista.
Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 16/08/2020