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IVA disabili: aliquota agevolata per auto, ausili tecnici e informatici

L’Iva agevolata per l’acquisto di auto

Per quali veicoli spetta:

l’Iva al 4%, anziché al 22%,spetta sull’acquisto di autovetture nuove o usate, aventi cilindrata fino a

  • 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido
  • 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido
  • di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico.

L’Iva ridotta al 4% è applicabile anche:

  • all’acquisto contestuale di optional
  • alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti dal disabile (e anche se superiori ai citati limiti di cilindrata)
  • alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento.

L’aliquota agevolata del 4% può essere applicata anche alla riparazione degli adattamenti realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità e alle cessioni dei ricambi relativi agli stessi adattamenti.

L’aliquota agevolata si applica solo per gli acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli è fiscalmente a carico (o per le prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti).

Restano esclusi dall’agevolazione gli autoveicoli intestati a:

  • persone diverse dal disabile e dal familiare cui è a carico 
  • società commerciali, cooperative
  • enti pubblici o privati (anche se specificamente destinati al trasporto di disabili)

L’Iva ridotta si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni decorrenti dalla data di acquisto del veicolo. Si può averla nuovamente entro il quadriennio solo se:

  • il primo veicolo beneficiato è stato cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione
  • quando il primo veicolo acquistato con le agevolazioni fiscali è stato rubato e non ritrovato (in questo caso, il disabile deve esibire al concessionario la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della “perdita di possesso” effettuata dal PRA).
  • non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero.

Perdita dell’agevolazione

Se il veicolo è ceduto prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, va versata la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni (22%) e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse (4%), tranne nel caso in cui il disabile, in seguito a mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.

Gli obblighi dell’impresa che vende il veicolo con l’aliquota Iva agevolata:

  • emettere fattura con l’indicazione, a seconda dei casi, che si tratta di operazione effettuata ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97, ovvero della legge 342/2000 o della legge 388/2000. Per le importazioni gli estremi della legge 97/86 devono essere annotati sulla bolletta doganale
  • comunicare all’Agenzia delle entrate la data dell’operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza dell’acquirente. La comunicazione va trasmessa all’ufficio dell’Agenzia territorialmente competente, in base alla residenza dell’acquirente, entro 30 giorni dalla data della vendita o dell’importazione.
Fonte: Agenzia delle Entrate


Aggiornata il: 07/05/2021