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Codice della Strada: cosa cambia col decreto “semplificazioni”

Novità per le due ruote

Strade urbane ciclabili. Sempre all’interno del Codice della Strada comparirà la strada urbana ciclabile, cioè una strada urbana ad una sola carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, dove il limite di velocità non potrà oltrepassare i 30 km/h, e definita da segnaletica dedicata sia verticale che orizzontale. La priorità, ovviamente, sarà riconosciuta ai velocipedi.

Corsie ciclabili. Il corpo normativo del Codice della strada si arricchirà finanche della definizione di corsia ciclabile, quale parte longitudinale della carreggiata destinata alla circolazione dei velocipedi nel medesimo senso di marcia degli altri veicoli. La corsia ciclabile può essere impegnata, per brevi tratti, da ulteriori veicoli, qualora le dimensioni della carreggiata non ne consentono l’utilizzo esclusivo ai velocipedi, ovvero nell’ipotesi ove siano presenti fermate relative al trasporto pubblico. 

Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile. Viene definita quale parte longitudinale della carreggiata urbana a senso unico di marcia, collocata a sinistra rispetto al senso di marcia, ad uso promiscuo, capace di consentire la circolazione, sulle strade urbane, di velocipedi in senso contrario a quello di marcia degli ulteriori mezzi. Lungo le strade urbane a senso unico, ove risulta permessa la circolazione a doppio senso ciclabile, se risulti non agevole l’incrocio, i guidatori degli altri veicoli saranno obbligati a dare la precedenza ai velocipedi ivi circolanti. Limite massimo consentito 30 km/h. La corsia ciclabile è parte della carreggiata destinata alla circolazione dei velocipedi in senso opposto a quello degli altri veicoli.

Velocipedi. Una delle novità più rilevanti è quella secondo cui i velocipedi dovranno transitare sulle piste loro riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento. Le norme previste dal regolamento per la circolazione sulle piste ciclabili si applicano anche alla circolazione sulle corsie ciclabili e sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile. Nell’articolato del C.d.S. saranno inseriti nuovi obblighi per gli utenti della strada: “I conducenti degli altri veicoli hanno l’obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che transitano sulle strade urbane ciclabili o vi si immettono, anche da luogo non soggetto a pubblico passaggio”. Inoltre, “Lungo le strade urbane i conducenti degli altri veicoli hanno l’obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulle corsie ciclabili”. Di assoluto rilievo è l’inserimento, all’articolo 148 C.d.S., dopo il c. IX, del nuovo c. IX bis: “Lungo le strade urbane ciclabili il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di un velocipede è tenuto ad usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza in considerazione della minore stabilità e della probabilità di ondeggiamenti e deviazioni da parte del velocipede stesso. Prima di effettuare il sorpasso di un velocipede, il conducente dell’autoveicolo valuta l’esistenza delle condizioni predette per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli, riducendo particolarmente la velocità, ove necessario, affinché la manovra di sorpasso sia compiuta a ridottissima velocità qualora le circostanze lo richiedano. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al comma 16, primo periodo”.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 10/09/2020