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Codice della Strada: cosa cambia col decreto “semplificazioni”

Circolazione stradale

Autovelox fissi. Tra le novità si prevede che il Prefetto, con decreto, potrà autorizzare l’installazione di autovelox finalizzati al rilevamento a distanza delle infrazioni (ad esempio quelle relative ai limiti di velocità ex art. 142 del C.d.S.) sulle strade diverse dalle autostrade e dalle extraurbane principali e, per l’effetto, non più unicamente sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento. Ciò significa che saranno incluse le urbane di quartiere e le strade locali, rispetto alle le quali, pur tuttavia, dovranno sussistere le condizioni specificamente previste dal dettaglio normativo.

Sosta mezzi elettrici. Istituito il divieto di sosta presso le aree deputate a sosta e fermata dei veicoli elettrici. In ipotesi di sosta prolungata dei mezzi elettrici potranno applicarsi tariffe di ricarica per scoraggiare l’impegno della stazione oltre l’intervallo massimo di un’ora decorrente dal termine della ricarica, ma con esclusione dell’intervallo temporale compreso tra le ore 23 e le 7, nonché dei punti di ricarica di potenza elevata ex art. 2, c. I, lett. e), d.lgs. n. 257 del 2016.

Strade urbane ciclabili. Sempre all’interno del Codice della Strada comparirà la strada urbana ciclabile, cioè una strada urbana ad una sola carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, dove il limite di velocità non potrà oltrepassare i 30 km/h, e definita da segnaletica dedicata sia verticale che orizzontale. La priorità, ovviamente, sarà riconosciuta ai velocipedi.

Accertatori della sosta. Il sindaco potrà assegnare funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta nell’ambito delle aree oggetto dell’affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento, aree verdi incluse, a dipendenti comunali ovvero delle società private e pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento o dei parcheggi. Lo stesso sindaco, con proprio provvedimento, potrà conferire ai dipendenti comunali, ovvero ai lavoratori dipendenti delle aziende municipalizzate, come pure delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade, funzioni di prevenzione ed accertamento delle infrazioni in tema di sosta o fermata, collegate all’espletamento delle anzidette attività. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata sono svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con provvedimento del sindaco, previo accertamento dell’assenza di precedenti o pendenze penali e con l’effettuazione e il superamento di un’adeguata formazione. Nel corso dello svolgimento delle mansioni in questione, l’incaricato agirà quale pubblico ufficiale. L’attività sanzionatoria successiva all’emissione del verbale da parte del personale, come anche l’organizzazione del relativo servizio sono di competenza dell’amministrazione comunale attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete pure l’intera l’attività autorizzativa e di verifica sull’operato.

Zona cd. “scolastica”. Nello stesso corpo normativo del C.d.S. albergherà la qualificazione di “zona scolastica”, ovvero una zona urbana in prossimità della quale si trovano stabili adibiti ad uso scolastico, da delimitare lungo le vie di accesso per il tramite di segnali appositamente dedicati che indicheranno l’inizio e la fine. Esplicitamente il testo assicura “una particolare protezione dei pedoni e dell’ambiente”.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 10/09/2020