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APS: Aspetti generali dell’associazione di promozione sociale

La compagine sociale delle APS

Le associazioni di promozione sociale sono formate da almeno 7 soci persone fisiche o da almeno 3 soci che siano a loro volta Aps. La base associativa può essere costituita anche da altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che sia specificato nell’atto costitutivo e solo se il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Aps.

Qualora un ente si costituisca con un numero inferiore di 7 soci e nel tempo supera tale numero, per poter richiedere l’iscrizione al Runts come Aps è sufficiente una delibera assembleare idonea a modificare lo statuto ed espressa da un numero di associati favorevoli tale da soddisfare il requisito del numero minimo previsto dalla nuova normativa. 

Nella delibera è necessario prendere atto della precedente carenza del requisito numerico, affermare o ribadire la volontà di essere Aps ai sensi della normativa vigente e dare mandato al rappresentante legale di richiedere la relativa qualificazione.

Per approfondimenti sul Runts si legga: Enti del terzo settore e Registro Unico, in arrivo il decreto attuativo

Le Aps si devono avvalere istituzionalmente di volontari. Sono loro che devono svolgere principalmente le attività di interesse generale e non possono essere in nessun caso retribuiti.

Nel caso in cui ciò sia necessario per lo svolgimento dell’attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità, le Aps possono ricorrere a lavoratori, dipendenti o autonomi o di altra natura, che possono essere anche soci dell'ente. 

Il numero dei lavoratori, in ogni caso, non può superare il 50% del numero di volontari Es. non più di 5 persone retribuite ogni 10 volontari.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 14/09/2020