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Fondo Patrimonio PMI e Patrimonializzazione:le misure a sostegno delle imprese

Credito di imposta

Caratteristiche delle società che possono beneficiare delle agevolazioni per il rafforzamento patrimoniale

- Società di capitali aventi sede legale in Italia (incluse stabili organizzazioni di società di Stati Membri UE/SEE) che non operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo e che:

  • abbiano un ammontare di ricavi 2019 tra i 5 milioni e i 50 milioni. Nel caso di società appartenenti ad un gruppo, si fa riferimento ai ricavi consolidati;
  • abbiano subito, a causa dell’emergenza Covid-19, nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dei ricavi, rispetto allo stesso periodo 2019, non inferiore al 33%. Nel caso di società appartenenti ad un gruppo, si fa riferimento ai ricavi consolidati;
  • abbiano deliberato tra il 20 maggio 2020 ed il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato.

L’Articolo 26, comma 4, del Decreto Rilancio introduce un credito d’imposta, pari al 20%, a favore di persone fisiche e giuridiche che effettuano conferimenti in denaro, per un ammontare non superiore ai 2 milioni di euro, in una o più società di capitali aventi sede legale in Italia, incluse stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell'Unione europea (UE) o in Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE), che hanno subito, a causa dell’emergenza Covid-19, nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dei ricavi, rispetto allo stesso periodo 2019, non inferiore al 33%.

Il credito è concesso a condizione che l’aumento di capitale sia sottoscritto e versato entro il 31 dicembre 2020 e gli investitori si impegnino a detenere la partecipazione nella società fino al 31 dicembre 2023. 

L’investimento può essere effettuato anche per il tramite di OICR residenti in Italia o in Stati Membri UE/SEE.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui l'investimento è effettuato e in quelle successive, fino a quando non se ne conclude l'utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui l'investimento è effettuato, anche in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, e non concorre alla formazione reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

Inoltre si prevede che la società conferitaria può beneficiare, a seguito dell’approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, di un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, calcolato al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale e comunque nei limiti previsti dal Quadro Temporaneo sugli aiuti di Stato (800.000 euro, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura o 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli). 

Il riconoscimento di questo credito di imposta è subordinato al soddisfacimento, da parte della società conferitaria, di alcune specifiche condizioni di “virtuosità” coem regolarità fiscale e contributiva

La distribuzione di riserve prima del 1º gennaio 2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire l’importo, comprensivo degli interessi.

Il credito è utilizzabile in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo in cui l'investimento è effettuato e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

Per i crediti di imposta previsti dall’Articolo 26 del Decreto Rilancio è autorizzata la spesa nel limite complessivo massimo di 2 miliardi di euro per il 2021.

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 agosto 2020, in G. U. n. 210 del 24 agosto, stabilisce i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta. I modelli per presentare la relativa istanza all’Agenzia delle Entrate verranno pubblicati entro la fine del 2020.


Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 27/09/2020