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Sconto in fattura superbonus 110: di cosa si tratta. Esempi pratici

Le detrazioni di'imposta per gli interventi di riqualificazione energetica

L’articolo 121 del D.L. n. 34/2020  sul superbonus 110%  dispone, quale importante novità afferente le modalità di fruizione delle detrazioni d’imposta contenute nell’art. 119 del summenzionato decreto, la possibilità, per i soggetti aventi diritto, di trasformare le stesse in credito di imposta cedibile o in sconto sul corrispettivo dovuto.

Nello specifico, il primo comma dell’articolo 121 prevede per i soggetti che sostengono, nel lasso temporale intercorrente tra il 1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, spese per uno degli interventi elencati al secondo comma della norma stessa e accedono a determinate detrazioni fiscali , la possibilità di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, oppure  per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione, da parte del cessionario, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

La possibilità di cedere al fornitore la detrazione fiscale spettante sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto non costituisce per il nostro ordinamento un’assoluta novità ma, piuttosto, la riproposizione di un’opzione concessa al contribuente e già conosciuta al nostro legislatore che l’ha introdotta con il D.L. 34/2019: in tale contesto, infatti, era riconosciuto al committente le opere, in luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all’articolo 14 D.L. 63/2013 e per gli interventi antisismici di cui all’articolo 16 D.L. 63/2013, compresi quelli relativi a parti comuni degli edifici condominiali, di optare per uno sconto sul corrispettivo dovuto. Il D.L. rilancio ripropone, pertanto, una disposizione già nota. 

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Aggiornata il: 22/09/2020