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Registro unico nazionale terzo settore: consultabile da tutti dal 13.12

RUNTS: esito della domanda

Ai sensi del comma 2 dell’art 47 del codice del terzo settore, che regolamenta l’iscrizione al registro, sarà poi l’ufficio del RUNTS competente della Regione o della Provincia Autonoma in cui l’ente ha sede, a verificare la sussistenza delle condizioni previste dal Codice per la costituzione dell'ente quale ente del Terzo settore, nonché per la sua iscrizione nella sezione richiesta.

La procedura di verifica sulla piattaforma informatica del RUNTS serve a determinare la completezza e l’idoneità della documentazione e delle informazioni prodotte oltre che la sussistenza delle condizioni per l’iscrizione che qualora tutte in regola condurranno al provvedimento di iscrizione.

L’ufficio infatti, entro 60 giorni dalla domanda, presentata seguendo apposite modalità indicate nel decreto e nell’Allegato B, può:

  • iscrivere l’ente,
  • rigettare l’iscrizione con provvedimento motivato,
  • invitare l’ente a completare, rettificare o integrare la domanda.

Se l’atto costitutivo e lo statuto dell’ente allegati alla domanda sono redatti in conformità al modello standard tipizzato il termine di cui sopra di 60 giorni è ridotto a 30 giorni.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 14/12/2023