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La postergazione dei finanziamenti dei soci e degli amministratori nel 2020

La postergazione

Il Legislatore regolamenta il “Finanziamento dei soci” con l’articolo 2467 del Codice civile, si noti bene, dedicato alle Società a responsabilità limitata.

In due situazione specifiche determinate, quando la società presenta “un eccessivo squilibrio dell’indebitamento del patrimonio netto rispetto all’indebitamento” e quando si trova “in una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”, il rimborso del finanziamento dei soci a favore della società, si noti “in qualsiasi forma effettuati”, è “postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori”.

Non esiste una definizione giuridica di postergazione, istituto introdotto nel nostro ordinamento con la riforma del diritto societario e proprio per l’occasione dell’articolo 2467 del Codice civile; ma in lingua italiana con questo termine si intende il posporre una cosa ad un’altra, che nel caso specifico si configura nel fatto che la soddisfazione dei crediti per finanziamento dei soci a titolo di di mutuo potranno essere soddisfatti solo dopo la soddisfazione degli altri creditori non postergati.

I crediti che rientrano nel perimetro di interesse della norma sono tutti i crediti, non solo i versamenti in denaro (anche in natura), in generale in qualsiasi forma effettuati.

La postergazione, come appena definita, non si applica ai finanziamenti effettuati dai soci sempre e in ogni caso, ma solo quando la società presenta una situazione di squilibrio finanziario che possibilmente avrebbe richiesto un conferimento (versamento a titolo definitivo) da parte dei soci: tuttavia, il tenore generico e ampio della norma non definisce in modo inequivocabile il perimetro di interesse, motivo per cui è consigliabile per gli amministratori (che sono responsabili personalmente, nei confronti della società e dei creditori sociali, nel caso in cui restituiscano al socio un credito senza rispettare l’obbligo di postergazione) adottare un atteggiamento interpretativo prudente. Senza dubbio rientreranno nel perimetro di interesse un qualsiasi stato di crisi della società e gli esercizi antecedenti a questo, compreso lo stato di liquidazione volontaria della società. Altrettanto indubbiamente la postergazione non si applicherà quando la società si trova in stato di salute e di regolare funzionamento: applicarla anche in questi casi renderebbe nella pratica quasi inattuabile la restituzione del finanziamento al socio: essendo una società in funzionamento generalmente produttrice di rapporti di credito e di debito, anche di tipo commerciale, può risultare quasi impossibile determinare un momento preciso in cui la società non abbia crediti verso terzi.

La postergazione, con la sua limitazione a determinate situazioni, è stata introdotta, in sede di riforma del diritto societario, per stabilire un equilibrio tra interessi e funzionalità: da un lato garantisce i creditori sociali nel caso in cui la società non sia in grado di pagare tutti i sui debiti, dall’altro permette un finanziamento temporaneo dell’impresa da parte dei suoi soci, per soddisfare esigenze aziendali che possono essere molteplici, senza rendere impossibile la restituzione delle somme versate.

Rientrano nel perimetro della postergazione tutti crediti effettuati dai soci, in qualsiasi forma, scaduti e non scaduti, mentre non rientra il credito del socio sorto prima che questo acquisisca tale qualità. I creditori postergati si considerano di pari grado, per la loro soddisfazione, a prescindere dalla data in cui sono sorti i relativi crediti.

Viene considerata implicito alla Legge l’obbligo della postergazione anche per le compensazioni tra partite debitorie e creditorie in capo allo stesso socio.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 28/10/2020