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La postergazione dei finanziamenti dei soci e degli amministratori nel 2020

Le società per azioni

L’articolo 2467 del Codice civile, come si è detto, è dedicato in modo specifico alle società a responsabilità limitata, oggetto principale della postergazione, che non è però prevista in modo esplicito per le altre tipologie di società di capitali.

Molto si è discusso se si dovesse interpretare la norma in modo restrittivo, limitandone l’applicazione alle sole società a responsabilità limitata, o in senso espansivo, allargandola anche alle altre tipologie societarie.

Molto dibattuta è l’eventuale applicazione della norma alle società per azioni. Ad oggi non ci sono stati chiarimenti legislativi a riguardo, per cui la questione è stata demandata alla giurisprudenza. L’attuale indirizzo prevalente sembra quello che la postergazione, prevista per le società a responsabilità limitata, possa essere applicata anche alle società per azioni quando queste presentino delle caratteristiche che le accomunino alle società a responsabilità limitata: nello specifico quando la compagine sociale abbia un carattere personalistico, che si concretizza nel numero esiguo dei soci. Molte sono le sentenze a riguardo, tra le quali si ricorda la sentenza n. 14056 resa dalla prima sezione civile della Corte di Cassazione in data 27.05.2015, e l’ancora più recente sentenza delle Corte di Cassazione n.16291 del 20.06.2018 secondo la quale la postergazione può essere estesa alle società per azioni nel caso in cui l’organizzazione della società finanziata sia tale da permettere al socio di poter verificare l’esistenza delle condizioni, in capo all’impresa, che determinano la postergazione del finanziamento.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 28/10/2020