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La postergazione dei finanziamenti dei soci e degli amministratori nel 2020

La disciplina transitoria per il 2020

Nel contesto di un anno 2020 caratterizzato dai dubbi sulla tenuta del sistema economico del paese e contestualmente dalla sicurezza per una crisi economica di cui si ignora soltanto l’entità e le conseguenze di medio periodo, il Legislatore, con l’occasione dei famosi decreti emergenziali, ha emanato molteplici disposizioni temporanee che toccano alcuni punti del Codice civile che disciplinano, direttamente o indirettamente, lo stato di crisi delle società.

Considerata la straordinarietà della situazione sistemica dell’anno 2020, preoccupato per la sopravvivenza di una platea molto ampia di soggetti economici, il Legislatore ha ritenuto necessario sterilizzare temporaneamente alcune norme che erano state poste a garanzia del sistema, con l’obiettivo di cercare di far sopravvivere il maggior numero di imprese. Un interesse generale, la tutela della solidità del sistema, in questo caso è scivolato in secondo piano per tutelare un interesse ancora più grande, l’esistenza del sistema.

Tra le tante disposizioni eccezionali e temporanee disposte per tutelare la tenuta sistemica dell’economia se ne può rintracciare una che tocca specificatamente il finanziamento dei soci alle loro società.

All’articolo 8 del DL 23/2020, il cosiddetto Decreto Liquidità, come convertito dalla Legge 40/2020, si dispone che “ai finanziamenti effettuati a favore delle società dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497 quinquies del Codice civile.”

Ai versamenti effettuati dai soci e dagli amministratori, a titolo di mutuo, alla società nel periodo che va dal giorno 9 aprile 2020 (data di entrata in vigore del decreto Liquidità) al giorno 31 dicembre 2020 non si applica la postergazione, in ogni caso, a prescindere dalle condizioni finanziarie in cui si trova la società.

Ai fini della validità della norma in relazione allo specifico finanziamento si dovrà fare riferimento alla data in cui il debito è sorto, che coincide con quella in cui la società ha effettivamente avuto a disposizione le relative disponibilità liquide. I versamenti effettuati nel periodo interessato resteranno non postergati anche dopo il 31 dicembre 2020, mentre continueranno ad essere sottoposti al vincolo dell’eventuale postergazione (in presenza dei requisiti previsti) le eventuali restituzioni di finanziamenti di soci ed amministratori effettuate nel periodo sopra indicato ma sorti precedentemente.

In un contesto in cui la sopravvivenza di troppe aziende può essere considerata a rischio, il Legislatore ha voluto mettere nelle mani degli amministratori un’arma in più per superare la situazione di crisi, il finanziamento dei soci e degli amministratori a titolo di mutuo, liberandolo dal vincolo della postergazione che, indubbiamente, avrebbe limitato l’utilizzo dello strumento, non risultando poi possibile recuperare le somme versate per un tempo non definito.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 28/10/2020