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Aumento di capitale sociale: normativa e novità del 2020

Le novità del 2020

L’articolo 44 del DL 76/2020, come convertito dalla Legge 120/2020, comunemente chiamato Decreto Semplificazioni, modifica alcuni articoli del Codice civile che regolano aspetti specifici della normativa sull’aumento del capitale sociale, in modo particolare per il caso delle Società per azioni.

Le misure introdotte dall’articolo 44 possono essere divise in due categorie: quelle di natura temporanea e quelle di natura strutturale.

La prima delle disposizioni transitorie prevede, fino al 30 giugno 2021, la possibilità di rafforzare la capitalizzazione delle società con il voto favorevole della maggioranza semplice in vece della maggioranza rafforzata prevista dal Codice civile: nello specifico, le assemblee di tutte le tipologie di società di capitali, fino al 30 giugno 2021, possono deliberare aumenti di capitale con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale rappresentato in assemblea (straordinaria in caso di Società per azioni e Società in accomandita per azioni e l’unica assemblea per le Società a responsabilità limitata), a condizione che in quella sede sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, anche quando lo statuto prevede quorum deliberativi superiori a quelli previsti dal Codice civile.

L’ambito di applicazione è limitato ai nuovi conferimenti a pagamento, siano essi in denaro o in natura o in crediti, che incrementano il patrimonio della società.

Le stesse maggioranze semplici possono essere utilizzate anche per modificare lo statuto delle società al fine di attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale.

Il limite temporale del 30 giugno 2021 si riferisce alle deliberazioni assunte dall’assemblea, non rilevando il momento di effettiva esecuzione dell’operazione di aumento di capitale, che può avvenire concretamente anche in data successiva.

Ancora in deroga temporanea al regime ordinario, fino alla stessa data del 30 giugno 2021, l’articolo 44 del decreto Semplificazioni prevede che le Società per azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione possano deliberare aumenti di capitale a pagamento escludendo il diritto di opzione dei soci, anche in mancanza di relativa previsione statutaria, a condizione che il prezzo di emissione delle azioni corrisponda al loro valore di mercato (a tutela dei soci e del valore della partecipazione): l’esclusione in esame può essere applicata a una ricapitalizzazione non superiore al 20% del capitale esistente al momento della deliberazione. Anche i questo caso valgono le delibere approvate dall’assemblea straordinaria alla data del 30 giugno 2021, a prescindere dalla concreta effettività temporale dell’operazione.

Anche le misure a regime, introdotte dall’articolo 44 del DL 76/2020, intervengono per modificare la disciplina dell’esercizio del diritto di opzione da parte dei soci per le Società per azioni, modificando i commi 2, 3, 4 dell’articolo 2441 del Codice civile. Questo prevedeva, per le società non quotate in mercati regolamentati, che le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni dovevano essere offerte ai soci in misura proporzionale al numero di azioni possedute, e che coloro che esercitavano tale opzione acquisivano il conseguente diritto di prelazione per l’acquisto delle azioni o delle obbligazioni rimaste invendute; invece, in caso di società quotata su un mercato regolamentato, le azioni rimaste in-optate dovevano essere offerte sullo stesso mercato entro il mese successivo alla scadenza e per un numero di sedute non inferiore a cinque; sempre per le solo società quotate, era anche possibile escludere il diritto di opzione in una operazione di ricapitalizzazione di ammontare non superiore al 10% del capitale pre-esistente, sempre che la possibilità fosse prevista dallo statuto, e che il prezzo di emissione delle azioni corrispondesse al loro valore di mercato di mercato.

Il Decreto Semplificazioni novella parzialmente queste previsioni: il termine minimo concesso ai soci per esercitare il diritto di opzione passa da 15 a 14 giorni; l’obbligo di offrire sul mercato i diritti di opzione non esercitati (in alternativa al diritto di prelazione dei soci, previsto solo per le società non quotate) viene esteso anche alle imprese con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione; il numero minimo di sedute durante le quali le azioni in-optate devono essere offerte passa da cinque a due; la possibilità di escludere il diritto di opzione, per un ammontare pari al 10% del capitale sociale fino a quel momento esistente, è esteso alle società con azioni negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 14/11/2020