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Ricorso tributario ammissibile se manca firma solo nella copia

La Cassazione: irrilevante la mancanza della firma sulla copia del ricorso per l'Ufficio

I co. 3 e 4 dell’art. 18 del D.Lgs. n. 546/1992 prevedono, a pena di inammissibilità, “la sottoscrizione del difensore o della parte deve essere apposta tanto nell’originale quanto nelle copie del ricorso destinate alle altre parti, fatto salvo quanto previsto dall’art. 14, comma 2”.

Tuttavia, lo stesso art. 18, di concerto con l’art. 22 della medesima norma, generano il meccanismo di incardinamento del giudizio attraverso le diverse fasi temporali che si perfezionano, rispettivamente, con la notifica dell’originale all’Ente impositore o all’Agente della Riscossione e, in seguito, con il deposito della copia presso la segreteria della Commissione Tributaria.

L’esigenza, richiamata dal co. 3 dell’art. 18, della sottoscrizione del difensore sull’originale e sulle copie del ricorso destinate alle altre parti è stata superata dalla Corte di Cassazione che ha sposato un orientamento consolidato secondo il quale l’inversione del richiamato procedimento, ai sensi del co. 1 dell’art. 22 del D.Lgs. n. 546/1992, implica una semplice irregolarità (Cass. ord. n. 10282/2013), risultando sufficiente, per avversare la richiesta di inammissibilità del ricorso, che almeno su una copia del ricorso risulti apposta la firma autografa dell’autore, tenuta in considerazione l’irrilevanza del fatto che tale esemplare risulti essere quello depositato presso la segreteria della Commissione tributaria e non quello recapitato all’Amministrazione finanziaria (Cass. sent. n. 21170/2005).

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Aggiornata il: 30/11/2020