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Ricorso tributario ammissibile se manca firma solo nella copia

Corte costituzionale e Corte UE sulla proporzionalità delle sanzioni processuali

La conclusione appare più che condivisibile e tale orientamento è stato confermato dalla pronuncia della Corte Costituzionale (sent. n. 520/2002), fondata sulla estrema residualità dell’applicazione delle sanzioni di inammissibilità nel processo tributario e sulla necessità per la quale, le disposizioni normative che prevedono tale forma di declaratoria, debbano essere interpretate in senso restrittivo, limitandone pertanto l’operatività ai soli casi nei quali il rigore estremo risulta essere davvero giustificato (Cass. sent. n. 24461/2014).

 Inoltre anche la giurisprudenza della Cour européenne des droits de l'homme, ha disposto di correlare le sanzioni processuali a canoni di proporzionalità, chiarezza e prevedibilità e, pertanto, a far prevalere le interpretazioni orientate a consentire al processo di giungere naturalmente alla sua spontanea conclusione, senza accentuare un fin de non recevoir non riscontrabile negli elementi convenzionali di riferimento dell’art. 6 della Convention européenne des droits de l'homme (Cass. SS.UU. sent. n. 13452/2017).

L’ordinanza n. 10282/2013, pertanto, ha definitivamente inertizzato il datato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Cass. sent. n. 4051/2001), che aveva decretato l’inammissibilità del ricorso interposto attraverso una rigorosa lettura applicativa delle richiamate disposizioni, sancendo l’inderogabilità al puntuale rispetto delle indicazioni legislative afferenti a “originale” e “copia” rilevabile e sanzionabile, nel caso opposto, in ogni stato e grado del giudizio.

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Aggiornata il: 30/11/2020