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Sostituzione caldaia vetusta in condominio: chi paga?

Riflessioni conclusive

È bene sottolineare che il distacco dal riscaldamento centralizzato, quand'anche legittimamente operato ed accettato dal condominio, non comporta affatto che i condomini, non più allacciati, perdano la proprietà dell'impianto e che, pertanto, possano ritenersi esclusi dalle spese correlate alla necessità di dismettere il vecchio impianto e di munirsi di una nuova caldaia secondo le norme vigenti.

In altre parole il distaccato è sempre obbligato a pagare le spese di conservazione o sostituzione dell'impianto di riscaldamento centrale anche quando sia stato autorizzato a rinunziare all'uso del riscaldamento centralizzato e a distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto comune, o abbia offerto la prova che dal distacco non derivano né un aggravio di gestione o uno squilibrio termico, essendo in tal caso esonerato soltanto dall'obbligo del pagamento delle spese occorrenti per il suo uso (qualora il contrario non risulti dal regolamento condominiale). I distaccati sono, comunque, tenuti a pagare le spese di manutenzione straordinaria (cioè gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell’impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell’impianto termico), le spese di conservazione (relative  alle operazioni previste nei libretti d’uso e manutenzione degli apparecchi), le spese per la “messa a norma”.

Il condomino distaccatosi dall'impianto centralizzato di riscaldamento, però, può essere esonerato dal pagamento delle spese solo nel caso in cui l'assemblea decida di installare una nuova caldaia, dimensionandola solo per le esigenze dei condomini ancora allacciati all'impianto, privando così i condomini distaccati della possibilità di riallacciarsi al nuovo impianto (Cass. civ., sez. II, 10/05/2012, n. 7182).

In ogni caso, il condomino che si distacca o che ha un consumo volontario nullo è sempre tenuto a pagare anche la quota di consumo involontario relativa alle dispersioni di calore dell’impianto (Trib. Milano - XIII sez. civ., 8 aprile 2019, n. 7568).

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Aggiornata il: 03/12/2020