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Superbonus: gli interventi agevolabili sugli immobili chiariti dalla circolare 30/E

Quesiti relativi agli interventi trainanti e trainati in genere

  • Interventi trainanti solo sulle pertinenze e loro possessori. La circolare chiarisce che è possibile accedere al superbonus anche nelle seguenti situazioni
    • per tutti i soggetti detentori/proprietari degli immobili anche nel caso di  interventi trainanti effettuati solo sulle pertinenze e non sulle unità immobiliari abitative, 
    • per tutti i detentori/proprietari delle sole pertinenze, nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni del complesso immobiliare .
  • Interventi trainanti nel 2020 e trainati nel 2021. Si ammette la possibilità di effettuare interventi trainanti nel 2020 rimandando l’effettuazione degli interventi trainati al 2021 (o successivi, stante l’eventuale proroga) senza che ciò comprometta la spettanza della maxi detrazione del 110%. L’unica condizione da rispettare è quella già stabilita dalla Circ. 24/E/2020 secondo la quale ai fini dell’applicazione del Superbonus, fermo restando che le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, ovvero tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.
  • Gli interventi di riqualificazione energetica globale. Non sono ammessi al superbonus, nemmeno come interventi trainati, i c.d. interventi di “riqualificazione energetica globale” previsti dalla L. 296/2006. Ciò è motivato dal fisco sulla base del fatto che gli interventi in questione prevedono il miglioramento energetico dell’immobile attraverso un unico complesso di lavori che non sono fra loro separabili in trainati e trainanti. (per completezza, la definizione “riqualificazione energetica globale” è la seguente: qualsiasi intervento o insieme sistematico di interventi che incida sulla prestazione energetica dell’edificio) 
  • Il sismabonus non può mai essere “trainato”. Il documento di prassi conferma che possono solo essere trainanti e non trainati i seguenti interventi:
    • il sismabonus previsto dall’art. 16, DL 63/2013 (interventi antisismici effettuati nelle zone di pericolosità sismica 1, 2 e 3), 
    • gli interventi antisismici che comportano anche il risparmio energetico (art. 14, co. 2 quater-1, DL 63/2013).
  • Il potenziamento del fotovoltaico esistente. In presenza di interventi trainanti effettuati intervenendo sull’involucro di un immobile (cappotto termico) che possiede già un impianto fotovoltaico, sono considerati “trainati” gli interventi di potenziamento dell’impianto fotovoltaico esistente. Non è quindi obbligatorio che il fotovoltaico per essere trainato debba essere installato ex novo.
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Aggiornata il: 30/12/2020