Frazionamento di un edificio unifamiliare in più unità immobiliari singole. Nel rispetto dei requisiti di accesso previsti dal DL 34/2020, si ammette che al termine dei lavori un edificio unifamiliare possa essere frazionato in più edifici o più edifici possano essere accorpati in un unico immobile purchè il risultato finale dia luogo a una o più unità immobiliari (a seconda che si tratti di frazionamento o accorpamento) rispettanti i requisiti della norma (autonomia di accesso e funzionalità indipendente).
La regola generale alla base di ciò è che ciò che è rilevante è il risultato finale e non il punto di partenza dei lavori. In tale caso i lavori effettuati godranno del superbonus del 110%.