Archivio per Categorie
Ultimi Speciali

Superbonus: gli interventi agevolabili sugli immobili chiariti dalla circolare 30/E

Quesiti relativi ai limiti di spesa agevolabili

  • Effettuazione di più interventi detraibili. Viene reiterato, nel documento di prassi, il concetto secondo il quale nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Ciò comporta che qualora siano realizzati sul medesimo edificio, anche unifamiliare, o sulla medesima unità immobiliare funzionalmente autonoma e con accesso indipendente, ad esempio la posa in opera del cappotto termico sull’involucro dell’edificio e interventi di riduzione del rischio sismico – interventi trainanti - nonché la sostituzione degli infissi e l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e relativi sistemi di accumulo e di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici – interventi trainati - il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno di tali interventi. Da rilevare che il contribuente potrà scegliere di applicare l'aliquota del 110% a tutti gli interventi per i quali spetta, applicando poi le aliquote di detrazione ordinarie a tutti gli altri interventi. In alternativa potrà non godere del superbonus (ma ci si chiede come potrebbe scegliere in simil modo il contribuente stante la possibilità di cessione del credito o dello sconto in fattura) applicando le varie percentuali di detrazione come previste dalle rispettive normative.
  • Spesa eccedente il limite massimo. Nel caso di spese per superbonus eccedenti il limite massimo di spesa previsto dal DM 6 agosto 2020 (Decreto Requisiti), la maxi detrazione spetterà entro il limite di spesa ammissibile, ma non sarà possibile per l’eccedenza godere di altra detrazione. Ad esempio, ipotizzando spese per il cambio della caldaia per euro 150.000, ipotizzando a titolo di semplicità una spesa massima ammissibile di 100.000 euro, stante la possibilità di accedere sia al 110% che al 65%, se l’importo di 100.000 euro sconta la percentuale del 110%, la rimanenza di 50.000 non sarà detraibile in alcun modo. Praticamente, per le spese sostenute che eccedono il costo massimo unitario e la spesa massima ammissibile al Superbonus non è possibile fruire di altra agevolazione.
Fonte:


Aggiornata il: 30/12/2020