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Superbonus 110: chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sui soggetti beneficiari

Quesiti sulle persone fisiche beneficiarie del 110%

Grande spazio è dedicato ai soggetti, persone fisiche, che possono accedere al 110% solo al di fuori dell’esercizio di un’impresa, arte o professione. Escludere l’accesso al 110% da parte di soggetti che agiscono in qualità di titolari di P. IVA ha destato molti dubbi, parte dei quali sono chiariti di seguito grazie alla circ. 30/E/2020. 

  • Unico proprietario che affitta a più soggetti. Secondo la circ. 30/E non spetta il superbonus all’unico proprietario di un edificio composto da più unità immobiliari, anche se le stesse sono state date in locazione o comodato gratuito ad altri soggetti. Il motivo di tale conferma di diniego è connesso al fatto che i beneficiari del superbonus sono in alternativa: 
    • i condomini, che a cascata fanno ricadere i benefici fiscali sui condòmini che li compongono, 
    • le persone fisiche che agiscono al di fuori dell’attività d'impresa, arte o professione, effettuando lavori detraibili su immobili non strumentali e in un numero massimo di due unità immobiliari. per giunta di tipo abitativo. Se il caso di specie non rientra nel secondo caso, il fisco conferma che non rientri nemmeno nel primo in quanto il condominio nasce ai sensi del codice civile, quando vi sono almeno due proprietari. Non può quindi configurarsi l’esistenza di un condominio in presenza di un unico proprietario, anche se gli “abitanti” delle singole unità sono diverse (caso opposto, ma che da diritto al 110%. è quello di più proprietari che danno in locazione o comodato ad un unico soggetto le varie porzioni di immobile). 
  • Rapporti fra ditte esecutrici e committenti. Nel documento di prassi si analizza anche il caso di un soggetto privato che possiede un immobile sul quale effettuare dei lavori e che è anche contemporaneamente amministratore della società esecutrice di lavori stessi potenzialmente detraibili al 110%. Il dubbio posto è inerente la possibilità di un eventuale conflitto di interessi che tuttavia la circolare fuga completamente. Le norme agevolative non prevedono limitazioni al riguardo e non rileva la circostanza che l’esecuzione dei lavori venga affidata ad una impresa in cui l’azionista di riferimento o l’amministratore sia anche il proprietario degli immobili sui quali si effettuano i lavori. Resta fermo l’eventuale accertamento in concreto di un utilizzo non corretto della agevolazione in esame.
Fonte: Agenzia delle Entrate


Aggiornata il: 01/01/2021