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Superbonus 110: chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sui soggetti beneficiari

Superbonus e soggetti “agricoli”

Spesso le attività agricole, oltre a possedere o gestire il fondo agricolo, possiedono, gestiscono e mantengono anche il patrimonio immobiliare che insorge sul fondo medesimo. In uno dei quesiti posti al fisco, ci si è chiesti se i soci o gli amministratori di società semplici agricole possono accedere al superbonus per interventi effettuati su immobili rurali ad uso abitativo. Il dubbio nasce dal fatto che comunque, seppur in via indiretta, tali soggetti sono collegati ad una attività di impresa che esula dalla sfera privata degli stessi. Il fisco, tuttavia, ammette che possano fruire del superbonus 

  • i titolari dell’impresa agricola, 
  • gli altri soggetti (affittuari, conduttori,ecc.) 
  • i soci o dagli amministratori di società semplici agricole (persone fisiche previste dall'art. 9, DL 557/93)
  • i dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda. 

Essi possono fruire del Superbonus relativamente alle spese sostenute a condizione che gli interventi siano effettuati su fabbricati rurali ad uso abitativo e, pertanto, diversi dagli immobili rurali “strumentali” necessari allo svolgimento dell’attività agricola.

I vantaggi del superbonus si estendono anche ai seguenti soggetti collegati a quelli poco sopra elencati: 

  • familiari del possessore o del detentore dell’immobile, individuati ai sensi dell’articolo 5,co. 5, del Tuir (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado)
  • conviventi di fatto ai sensi della predetta legge n. 76 del 2016, sempreché sostengano materialmente le spese per la realizzazione dei lavori.

La detrazione spetta a tali soggetti, a condizione che:

  • siano conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente all’avvio dei lavori;
  • le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza. La detrazione, pertanto, non spetta al familiare del possessore o del detentore dell’immobile nel caso di interventi effettuati su immobili che non sono a disposizione (in quanto locati o concessi in comodato).
Fonte: Agenzia delle Entrate


Aggiornata il: 01/01/2021