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Superbonus 110: chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sui soggetti beneficiari

Gli interventi trainati sugli immobili posseduti da professionisti e società

Un quesito importante viene posto nel documento di prassi in merito ai professionisti o società che possiedono immobili siti in condomini sulle parti comuni dei quali vengono effettuati interventi trainanti.

E’ stato chiesto se tali interventi trainanti possano ammettere interventi trainati su immobili posseduti da professionisti o società. Il nodo intorno al quale ruota la risposta del fisco è la strumentalità dell’immobile rispetto all’attività svolta da professionisti o società.

Nella pratica la soluzione del quesito è la seguente, stanti gli interventi trainanti sulle parti comuni che danno sempre diritto alla detrazione del 110% a prescindere dalla circostanza che gli immobili posseduti o detenuti dai soggetti in questione siano immobili strumentali alle attività di impresa o arti e professioni ovvero unità immobiliari che costituiscono l’oggetto delle attività stesse ovvero, infine, beni patrimoniali appartenenti all’impresa. 

  • se gli immobili oggetto degli interventi trainati non sono strumentali all’attività svolta dai soggetti con P. IVA, allora essi possono accedere al superbonus per gli interventi trainati effettuati su dette unità immobiliari. Le unità immobiliari in questione devono essere diverse 
    • da quelli strumentali, alle predette attività di impresa o arti e professioni; 
    • dalle unità immobiliari che costituiscono l’oggetto della propria attività (immobili merce);
    • dai beni patrimoniali appartenenti all’impresa (immobili patrimonio).
  • al contrario se gli immobili rientrano fra le categorie appena elencate (immobili strumentali, immobili merce o immobili patrimonio) ogni intervento trainato effettuato sugli stessi non godrà del superbonus al 110% (ferma rimane la possibilità di fruire delle altre detrazioni previste per gli interventi sugli immobili come ad esempio il 0% per le ristrutturazioni o il 65% per il risparmio energetico e ancora il 90% per il bonus facciate).
Fonte: Agenzia delle Entrate


Aggiornata il: 01/01/2021