Archivio per Categorie
Ultimi Speciali

Superbonus e i chiarimenti per cessione e sconto in fattura

Gli errori (voluti e non) ed il concorso in violazione

  • La cessione della detrazione in assenza dei presupposti per la stessa.Qualora il contribuente decida di cedere la detrazione pur non ricorrendone i presupposti in capo a quale soggetto avviene il recupero di quanto non spettante? Il quesito al quale l’agenzia delle entrate ha risposto considera implicitamente due diverse situazioni.
    • la cessione di una detrazione NON cedibile perchè non citata dall’attuale formulazione dell’art. 121, DL 34/2020 (come ad esempio gli interventi previsti dall’art. 16bis TUIR, diversi da quelli di cui al medesimo articolo lett. a) e b))
    • la cessione di una detrazione, la quale, seppur connessa ad uno degli interventi citati dall’art. 121, DL 34/2020 non ha rispettato i requisiti per il suo ottenimento (ad esempio la mancanza degli opportuni titoli abilitanti necessari ad accedere alla detrazione). In questi casi, ricorrendo la cessione della detrazione si viene a configurare una situazione sulla base della quale la detrazione medesima viene ripresa dal fisco. Ai sensi del comma 4 dell’art. 121 DL 34/2020, i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto. In merito nella circ. 24/E/2020 è stato precisato che se un soggetto acquisisce un credito d’imposta, ma durante i controlli dell’ENEA o dell’Agenzia delle entrate viene rilevato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione, il cessionario che ha acquistato il credito in “buona fede” non perde il diritto ad utilizzare il credito d’imposta (il difficile è dimostrare tale buona fede)
  •  Il concorso in violazione. Diversa, rispetto al caso precedente, è la situazione dove il cessionario, cioè colui che ha acquisto la detrazione ha violato le norme in accordo con il cedente. Si tratta nella pratica di una condotta in mala fede. Come detto poco sopra, qualora si realizzino i presupposti per il recupero della detrazione, la stessa viene pretesa dal cedente, oltre ad interessi e sanzioni. Nel caso, invece, del concorso di colpa anche ai fini del recupero della somma detratta e degli interessi, devono valere i criteri generali in materia sanzionatoria, illustrati dalla circ. n. 180/E del 10 luglio 1998, secondo cui «Elementi costitutivi della fattispecie concorsuale sono: 1) una pluralità di soggetti agenti; 2) la realizzazione di una fattispecie di reato; 3) il contributo di ciascun concorrente alla realizzazione del reato; 4) l'elemento soggettivo» Il fornitore o il cessionario risponderà solo in due casi: 
    • se l’Ufficio accerta il “concorso” nella violazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997;
    • per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto (ad esempio, il fornitore compensa 50.000 euro anziché 44.000 euro). Tale seconda ipotesi, in realtà, non riguarda tanto la fruizione dei Superbonus quanto il corretto utilizzo di crediti d’imposta in compensazione.
Fonte: Agenzia delle Entrate


Aggiornata il: 12/01/2021