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Il rimborso del credito IVA da dichiarazione

Il rimborso di importo rilevante

Il comma 4 dell’articolo 38-bis del DPR 633/72, costruisce uno spartiacque normativo tra i casi in cui l’importo richiesto a rimborso sia di importo inferiore o superiore a 30 mila euro.

Nel caso in cui sia inferiore, al contribuente non sono richieste particolari formalità.

Nel caso diverso, invece, in cui l’importo richiesto sia superiore al suddetto importo bisognerà qualificare il contribuente beneficiario come a rischio o meno.

I contribuenti cosiddetti non a rischio si definiscono per sottrazione, in quanto appartengono a questa categoria tutti coloro che non possono essere considerati a rischio.

Il contribuente non a rischio sarà obbligato a presentare, alternativamente:

  • idonea garanzia;
  • dichiarazione annuale munita di visto di conformità o di sottoscrizione dell’organo di controllo, e accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale si attesti la solidità patrimoniale, la continuità nella conduzione aziendale e l’avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti.

Il requisito della solidità patrimoniale si considera conseguito se, rispetto al precedente periodo di imposta, la consistenza del patrimonio netto non è diminuita di oltre il 40% (nel caso di contribuente in contabilità ordinaria), se le consistenze immobiliari non sono diminuite della medesima percentuale, se l’attività non è cessata o si è ridotta per cessioni di rami d’azienda.

Il requisito della continuità nella conduzione aziendale si considera conseguito se, nell’anno precedente, non sono state cedute azioni o quote in misura superiore al 50% del capitale sociale.

Ai contribuenti considerati a rischio, invece, è in ogni caso richiesta l’idonea garanzia. Le fattispecie che fanno qualificare il richiedente come un soggetto a rischio sono:

  • la cessazione dell’attività;
  • l’esercizio dell’attività di impresa da meno di due anni;
  • l’aver ricevuto notifica, nei due anni precedenti, di avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, in riferimento a ciascun anno, una differenza tra importi dichiarati e importi accertati superiore al:
    • 10% degli importi dichiarati, se questi non superano euro 150.000;
    • 5% degli importi dichiarati, se questi non superano euro 1.500.000;
    • 1% degli importi dichiarati, se superiori.

Dalla seconda fattispecie sono escluse le cosiddette Start-up innovative e coloro che esercitano attività di lavoro autonomo.

Fonte:


Aggiornata il: 16/02/2021