Per quanto riguarda le associazioni sportive dilettantistiche la legge che interveniva a “modifica” della disciplina civilistica era la L.298/2002 nel suo art.90. In particolare, secondo i commi 17 e 18 dell’articolo in commento, le società e le associazioni sportive dilettantistiche:
- devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica;
- si costituiscono con atto scritto nel quale deve essere indicata la sede legale
- devono espressamente prevedere nello statuto:
- la denominazione
- l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica;
- l’attribuzione della rappresentanza legale
- l’assenza di fini di lucro e il divieto di distribuzione degli utili
- le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile
- l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari
- le modalità di scioglimento dell'associazione
- l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di' scioglimento delle società e delle associazioni