Secondo l’art. 8 del D.Lgs 36/2021 le associazioni e le società sportive dilettantistiche destinano eventuali utili ed avanzi di gestione:
- allo svolgimento dell'attività statutaria o
- all'incremento del proprio patrimonio.
Al di fuori delle ipotesi appena descritte è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
Ai fini di quanto appena descritto la disciplina richiama anche l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 rivolto alle imprese sociali nel quale vengono esplicitate le fattispecie che devono considerarsi in ogni caso distribuzione indiretta di utili.
La novità è rappresentata dal fatto che, se costituiti in forma societaria, gli enti dilettantistici possono destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati (FOI), calcolate dall'ISTAT per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.
Inoltre negli enti dilettantistici che assumono le forme di società di persone o di capitali è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti detti pocanzi.