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Il credito di imposta sanificazione e DPI 2021: cosa c’è da sapere

L’attribuzione del credito di imposta

Con provvedimento numero 191910 del 15 luglio 2021, denominato “Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 32 del Decreto Legge 25 maggio 2021, numero 73”, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le modalità applicative di fruizione del credito d’imposta e il modello di “Comunicazione delle spese per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione” con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la sua trasmissione.

Per usufruire del beneficio fiscale, i contribuenti aventi i requisiti previsti dalla norma dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese sostenute nei tre mesi interessati attraverso il modello di “Comunicazione delle spese per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione.

La trasmissione della Comunicazione, da inviare esclusivamente con modalità telematiche, può essere effettuata direttamente dal contribuente attraverso il servizio web messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate sul suo sito internet, nell’area riservata del contribuente, oppure tramite gli altri canali telematici ordinariamente messi a disposizione dall’agenzia, anche attraverso un intermediario abilitato.

Entro il limite massimo di 5 giorni dalla presentazione della Comunicazione al contribuente viene rilasciata ricevuta di presa in carico o di scarto, nel secondo caso insieme alle motivazioni che lo hanno determinato.

La Comunicazione può essere inviata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021; durante il medesimo periodo, per correggere una comunicazione già inviata, sarà possibile inviarne un’altra che sostituisce quella precedentemente inviata; sarà altresì possibile presentare la rinuncia al credito di imposta precedentemente comunicato, utilizzando il medesimo modello nei limiti del medesimo arco temporale.

Il credito di imposta idealmente ammonterebbe al 30% delle spese sostenute, con il limite massimo di 60.000 euro, ma, essendo previsto dal comma 1 dell’articolo 31 del DL 73/2021 il limite di spesa di 200 milioni di euro per la totalità dei contribuenti interessati, il provvedimento contempla la possibilità che le richieste superino tale limite, e, in conseguenza di ciò, l’effettivo ammontare fruibile dal contribuente dovrà essere rimodulato.

In questo caso, precisa l’Agenzia delle Entrate, l’ammontare del credito di imposta effettivamente spettante sarà pari all’importo richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota, con provvedimento, dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, entro il 12 novembre 2021. Tale percentuale sarà ottenuta rapportando il limite di spesa previsto all’ammontare complessivo dei crediti di imposta richiesti. L’utilizzo di questa modalità di ripartizione delle risorse disponibili, esclude di fatto qualsiasi ipotesi di click day, essendo le due modalità logicamente inconciliabili.

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Aggiornata il: 29/07/2021