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Affrancamento della riserva: il nodo relativo al calcolo della base imponibile

Il particolare regime di sospensione d’imposta della riserva

Il processo di rivalutazione dei beni di impresa comporta l’emersione di un saldo attivo da imputare tra le voci del patrimonio netto, in contropartita dei maggiori valori attribuiti ai cespiti rivalutati. Tale importo, ottenuto per differenza tra incremento del valore netto contabile dei beni ed eventuale imposta sostitutiva dovuta, deve essere imputato nel passivo dello stato patrimoniale, direttamente al capitale ovvero accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla legge in esame.

 Nel caso in cui l’impresa decida di optare per la cd. rivalutazione onerosa, (rivalutazione con effetti fiscali), il saldo imputato alla riserva è soggetto ad un particolare regime di sospensione d’ imposta, previsto all’art. 13, commi 3 e 4, L. 342/2000, secondo cui, in caso di distribuzione del saldo attivo ai soci o ai partecipanti, le somme a questi attribuite concorrono a formare il reddito imponibile della società e quello dei soci o dei partecipanti. 

Ogni qualvolta si opti per il riconoscimento fiscale dei plusvalori, dunque, ogni forma di distribuzione del suddetto saldo genera l’emersione di un imponibile ai fini delle imposte sul reddito in capo all’impresa. L’imponibile è calcolato in misura pari al saldo attivo “lordizzato” dell’imposta sostitutiva del 3%

Analogamente, in base all’art. 110 comma 8, L.342/2000, in caso di riallineamento è necessario apporre uno specifico vincolo di sospensione d'imposta ai fini fiscali su una o più riserve di patrimonio netto già esistenti, per un importo corrispondente ai differenziali allineati, al netto dell'imposta sostitutiva. Anche nel caso in esame, le riserve vincolate oggetto di distribuzione concorrono a formare la base imponibile ai fini delle imposte sul reddito dell’impresa.

Tuttavia, nelle menzionate ipotesi di distribuzione delle riserve da rivalutazione o riallineamento, la legge controbilancia il carico fiscale complessivo riconoscendo all’impresa un credito d’imposta pari all’ammontare dell’imposta sostitutiva versata per l’ottenimento del riconoscimento fiscale dei plusvalori (art. 13, comma 5, L.342/200; art. 4, comma 2 D.M. 86/2002).

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Aggiornata il: 27/08/2021