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Successione: come indicare il legato in denaro

Come compilare la dichiarazione di successione?

Nel caso di specie le entrate con Risposta a interpello n 577 del 3 settembre chiariscono che affinché l'esecutore testamentario possa compilare correttamente la dichiarazione di successione è necessario procedere alla qualificazione giuridica dei legati e verificare la loro riconducibilità ad una delle categorie individuate dal legislatore civile.

Con riferimento al caso di specie, si ritiene che i legati contenuti nelle disposizioni testamentarie in esame configurino dei legati obbligatori di somme di denaro; la de cuius ha espressamente affermato con la disposizione testamentaria che i legati hanno ad oggetto somme di denaro indicando il "luogo" dove le stesse sono rinvenibili al momento della sua morte. 

Il legato pecuniario è un legato di genere laddove si evince che il testatore ha voluto riferirsi ai cespiti esistenti nel suo patrimonio al momento della sua morte (Cass., 3 maggio 1969, n. 1483). 

Alla luce di quanto delineato, l'imposta di successione sarà liquidata ai sensi del combinato disposto degli artt. 8 e 43 del TUS:

  • secondo le disposizioni testamentarie e sul valore globale netto dell'asse ereditario, 
  • costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data di apertura della successione, dei beni e diritti che compongono l'attivo ereditario 
  • e l'ammontare complessivo delle passività deducibili e degli oneri appartenenti al defunto. 

Al riguardo, tra gli elementi dell'attivo ereditario rientra anche il deposito bancario che l'esecutore testamentario dovrà provvedere a liquidare per attribuire il ricavato agli aventi diritto, secondo la volontà della de cuius. 

Pertanto, l'agenzia chiarisce che:

  • nel quadro EA della dichiarazione di successione dovranno essere indicati tutti i legatari, in quanto i relativi diritti di credito, derivanti dall'attribuzione di tali legati, trovano corrispondenza nel quadro ER - Rendite, crediti altri beni, con il codice "GD"

Nel caso di legato di cosa genericamente determinata il relativo importo non deve essere indicato tra le passività (quadro ED), in quanto, ancorché legato, esso non rappresenta un peso che grava sull'asse ereditario ma un debito degli eredi; di conseguenza l'importo del legato non viene riportato nel quadro di riepilogo dell'asse ereditario (quadro EE), mentre viene considerato in sede di liquidazione dell'imposta di successione in relazione al beneficiario dello stesso

Successivamente, dopo la distribuzione delle somme di denaro ai legatari, con la vendita dei titoli, l'agenzia sottolinea che potrebbe essere necessario presentare una dichiarazione sostitutiva di "tipo 2" in considerazione del fatto che il valore di realizzo dei titoli potrebbe essere superiore o inferiore alle somme di denaro oggetto dei legati; di conseguenza l'eventuale maggior valore dovrebbe essere indicato nella dichiarazione sostitutiva a favore degli altri beneficiari, quale denaro non inventariato (nel quadro ER codice DR), mentre il minor valore andrebbe a riproporzionare gli importi indicati nella prima dichiarazione a favore dei legatari. 

Tale dichiarazione sostitutiva non sarebbe necessaria solo nell'ipotesi in cui il valore di realizzo dei titoli fosse uguale al valore indicato in dichiarazione.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 08/09/2021