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Impatriati: tassazione agevolata per cassa sulle stock option

I quesiti fomulati e i dipendenti in regime di favore

L'istante ha istituito due forme di remunerazione straordinaria per alcuni dipendenti: 

  1. Stock option 

A decorrere da una certa data futura, viene attribuito ai dipendenti il diritto (di opzione) di acquistare o sottoscrivere azioni della società datrice di lavoro, a un prezzo prefissato 

  1. Bonus pluriennali 

Emolumenti corrisposti dalla società ai dipendenti, relativi a periodi d'imposta precedenti a quello di maturazione 

Nel caso di specie, tra i dipendenti interessati, vi sono anche soggetti che usufruiscono del regime fiscale di favore disciplinato dall'art. 16, d.lgs. 147/2015. Inoltre, i piani incentivanti potranno avere termine in periodi d’imposta successivi rispetto al quinquennio per il quale, di regola, spettano le agevolazioni di cui all’anzidetto regime speciale impatriati. 

Conseguentemente, l’istante intende conoscere: 

  1. Qualora la data in cui matura il diritto delle stock option/bonus pluriennali avvenga nel corso del secondo quinquennio di fruizione del regime impatriati, se si debba considerare, ai fini dell'applicazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente (art. 23, DPR 600/1973), l'abbattimento previsto dall'art. 16, comma 3-bis, d.lgs. 147/2015 (50% ovvero 90%), solo per il predetto arco temporale 
  2. Con riferimento all'erogazione concernente l’anno d’imposta 2020, se il sostituto d'imposta debba considerare, sempre ai fini dell'applicazione delle ritenute di cui sopra, il regime fiscale agevolato applicato per l'anno 2020 (anno di competenza), oppure quello relativo all'anno 2021 di erogazione effettiva (anno di cassa) 

L’istante precisa che i dipendenti interessati hanno provveduto a trasferire la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019. Tali dipendenti potranno usufruire dell'agevolazione per l'ulteriore quinquennio a condizione di aver provveduto al versamento di un'imposta sostitutiva pari al 10% (ovvero, al 5%, a seconda dei requisiti posseduti) dei redditi italiani di lavoro dipendente oggetto dell'agevolazione, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione (avvenuta tramite il pagamento dell'imposta sostitutiva) entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione. 

Orbene, vengono in aggiunta richieste precisazioni in merito a quanto segue: 

  • Se sia possibile accettare la richiesta di estensione da parte di un dipendente che abbia effettuato il pagamento dell'imposta sostitutiva prima del termine del quinquennio, calcolando tale imposta su una base imponibile rappresentata dai redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia – oggetto dell'agevolazione – relativi al periodo d'imposta precedente (a quello del pagamento della stessa), il quale, però, in questo caso, non corrisponde all'ultimo anno di fruizione del beneficio 

In caso positivo: 

  • Se l'ulteriore quinquennio decorra dall'anno in cui il dipendente ha effettuato il versamento, ovvero sempre dopo il primo quinquennio come da scadenza originaria 
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Aggiornata il: 29/12/2021