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Impatriati: tassazione agevolata per cassa sulle stock option

La risposta dell'Agenzia delle entrate: riepilo e tempi per l'opzione

Acquisiti acriticamente gli elementi di fatto indicati nell’istanza, l’Agenzia ricorda preliminarmente che in ossequio alle previsioni di cui agli artt. 49 e 51 del TUIR, rientrano tra i redditi di lavoro dipendente anche i compensi in natura, tra i quali vanno annoverate le assegnazioni di titoli e diritti, stimati in base al loro "valore normale" (ex art. 9, comma 4, lettera a, TUIR). Nello specifico, il reddito rilevante fiscalmente sarà determinato in base alla differenza tra: "valore normale" delle azioni assegnate e importo corrisposto dal dipendente. 

Per quanto attiene alla corretta individuazione del periodo, occorre avere riguardo al momento in cui viene esercitata l'opzione, non rilevando l'effettiva consegna del titolo o le annotazioni contabili successive (cfr. risoluzioni 29/2001 e 366/2007). La tassazione del maggior valore acquisito dal dipendente avviene infatti nel momento stesso dell'esercizio di tale diritto, indipendentemente dalla data di emissione o di consegna dei titoli (cfr. circolare 54/2008); ciò a prescindere dalla circostanza secondo cui il suddetto esercizio avvenga in costanza, ovvero al di fuori, di regimi agevolativi. 

Dopo di che, tenuto conto che il reddito derivante all'esercizio dell'opzione rientra tra i redditi di lavoro dipendente (i quali assumono rilevanza fiscale al momento dell’erogazione – principio di cassa – siano essi in denaro o in natura), detto reddito verrà assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta di corresponsione dello stesso. 

A questo punto, l’Agenzia riepiloga le principali disposizioni contenute nella normativa relativa al “Regime speciale per lavoratori impatriati”, che, come modificate dal Decreto Crescita e dal successivo DL 124/2019, trovano applicazione (a partire dal periodo d'imposta in corso), nei confronti dei soggetti che, a decorrere dal 30 aprile 2019, trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'art. 2 del TUIR, e – ovviamente – risultano essere beneficiari del citato regime speciale:

“L'agevolazione è fruibile per un quinquennio a decorrere dal periodo d’imposta in cui trasferiscono la residenza e per i quattro periodi successivi”. 

Con particolare riferimento ai requisiti soggettivi e oggettivi per accedere all'ulteriore quinquennio agevolabile, l’Agenzia rimanda ai chiarimenti già forniti nella circolare 33/2020. In tale documento, tra l’altro, è stato precisato che il Legislatore ha introdotto un'estensione temporale del beneficio fiscale a ulteriori cinque periodi d’imposta, con tassazione nella misura del 50% del reddito imponibile, in presenza di specifici requisiti quali, alternativamente: 

  • Avere almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo 

Oppure 

  • Acquistare un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia (direttamente da parte del lavoratore oppure da parte del coniuge, del convivente o dei figli, anche in comproprietà); detta ultima ipotesi deve realizzarsi «successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento» 

La percentuale di tassazione dei redditi agevolabili prodotti nel territorio dello Stato negli ulteriori cinque periodi d'imposta si riduce invece al 10% (abbattimento del 90%) se il soggetto ha almeno tre figli minorenni o a carico. 

Successivamente, la legge di bilancio 2021 ha stabilito che possono fruire dell’ulteriore quinquennio (mediante apposita opzione, le cui modalità d’esercizio sono state definite dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021, protocollo 60353), le persone fisiche che: 

  1. Durante la loro permanenza all'estero sono state iscritte all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), ovvero sono cittadini di Stati membri dell'Unione europea 
  2. Hanno trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 2020 
  3. Già beneficiavano del regime speciale per i lavoratori impatriati alla data del 31 dicembre 2019 

L'opzione si perfeziona con il pagamento di un importo pari:

  • Al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se al momento di esercizio della stessa, il lavoratore soddisfa, alternativamente, i seguenti requisiti: avere almeno un figlio minorenne (anche in affido preadottivo), ovvero essere diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia dopo il trasferimento, nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito, senza applicazione di sanzioni 
  • Al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se in tale momento il lavoratore ha almeno tre figli minorenni (anche in affido preadottivo) e diventa proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia dopo il trasferimento, nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione, pena – anche in tal caso – la restituzione del beneficio, senza applicazione di alcuna sanzione 

In entrambi i casi, l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. 

Nel citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, è previsto che il pagamento della suddetta imposta debba avvenire in unica soluzione, tramite modello F24, senza la possibilità di avvalersi della compensazione, utilizzando i codici tributo 1860 (importo del 10%) o 1861 (importo del 5%), istituiti con risoluzione 27/2021, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio di fruizione dell'agevolazione.

 Quindi, l'opzione in commento va esercitata tra il 1° gennaio e il 30 giugno del primo anno successivo a quello di conclusione del predetto primo quinquennio. I soggetti per i quali il primo periodo di fruizione dell'agevolazione si è concluso il 31 dicembre 2020, effettuano il versamento entro il 30 agosto 2021 (180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento). I termini per i versamenti che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo. 

Per i lavoratori dipendenti, a condizione che mantengano la residenza fiscale in Italia, la fruizione dell’opzione in argomento può avvenire mediante la presentazione di una richiesta scritta al datore di lavoro, nel termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio di fruizione dell'agevolazione. 

Fonte:


Aggiornata il: 29/12/2021