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Imprese creative: nuove agevolazioni per il settore arte e cultura

Fondo imprese creative: più vantaggi per le start up innovative

Le imprese creative beneficiarie delle agevolazioni previste dall’art. 10, che si qualificano come start-up innovative o come PMI innovative, a fronte di investimenti nel relativo capitale di rischio aventi le caratteristiche richieste, possono richiedere la conversione di una quota del finanziamento agevolato concesso ai sensi del medesimo art. 10 in contributo a fondo perduto, nella misura e alle condizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 e fatti salvi i limiti previsti dalla disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile ai sensi dell’art. 6. Si specifica che l'investimento nel capitale di rischio, attuato da investitori terzi, deve assumere la forma di investimento in equity , con le seguenti caratteristiche: 

a) essere effettuato esclusivamente nella forma del conferimento in denaro;

b) essere perfezionato entro cinque anni dalla data di concessione delle agevolazioni di cui all’art. 10. Ai fini del presente articolo, l’investimento nel capitale di rischio si intende perfezionato con il versamento all’impresa beneficiaria delle risorse destinate all’investimento stesso; 

c) essere di importo non inferiore a 20.000,00 euro;

d) non determinare una partecipazione di maggioranza nel capitale della start-up innovativa o della PMI innovativa, anche per effetto della conversione di strumenti finanziari di quasi- equity eventualmente sottoscritti; 

e) essere detenuto per un periodo non inferiore a tre anni. 

La richiesta di conversione delle agevolazioni può essere presentata dalle imprese  successivamente alla concessione delle agevolazioni per investimenti e riferirsi a una operazione di investimento nel capitale di rischio, avente le caratteristiche di cui al comma 2, che l’impresa abbia perfezionato o intenda perfezionare successivamente alla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni per gli investimenti di cui all’art. 10 e, comunque, entro il termine di cui al comma 2, lettera b) . 

Le richieste presentate a fronte di operazioni già perfezionate devono intervenire entro sei mesi dal perfezionamento; nel caso di richieste presentate a fronte di operazioni non ancora perfezionate il perfezionamento deve avvenire entro sei mesi dal provvedimento di accoglimento della richiesta di conversione. 

In tale ultimo caso, l’efficacia del predetto provvedimento resta comunque condizionata all’avvenuto perfezionamento entro il predetto termine. 

Il finanziamento agevolato è convertibile in contributo a fondo perduto per un importo pari al 50% delle somme apportate dagli investitori terzi e, comunque, fino alla misura massima del 50% del finanziamento concesso. 

La restante quota di finanziamento agevolato è rimborsata dall’impresa beneficiaria secondo le modalità indicate ai commi 1 e 3 dell’art. 10. 

L’importo della quota di contributo a fondo perduto convertita ai sensi del presente articolo deve essere appostato in apposita riserva indisponibile. Tale riserva, per i primi cinque anni, potrà essere utilizzata esclusivamente per la copertura di perdite e/o per aumenti di capitale. Decorso il termine dei cinque anni, la riserva diventa disponibile ed eventualmente distribuibile ai soci.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 10/02/2022