L'agevolazione è riconosciuta previa verifica, da parte del Ministero dell'università e della ricerca, dell'ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi, oggettivi e formali, nel rispetto del limite di spesa previsto dal comma 539 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
A tal fine, le università pubbliche e private, gli istituti di formazione avanzata, le scuole di formazione manageriale pubbliche o private comunicano al Ministero dell'università e della ricerca ogni iniziativa formativa deliberata e sostenuta da donazioni effettuate nel 2021 o da donazioni effettuate nel 2022,
Tali comunicazioni dovranno pervenire al Ministero dell'università
- per le donazioni ricevute nel 2021, entro il 28 febbraio 2022,
- per le donazioni ricevute nel 2022, entro il 28 febbraio 2023.
Il Ministero dell'università controllerà la conformità dei percorsi formativi erogati e sostenuti dalle suddette donazioni rispetto ai requisiti previsti
Verificata la corrispondenza tra la donazione di ogni singola impresa e la destinazione ai fini del sostegno delle iniziative formative focalizzate sullo sviluppo e sull'acquisizione di competenze manageriali.
Il Ministero emanerà un decreto di individuazione delle imprese che potranno richiedere il credito d'imposta, ai sensi dell'art. 1, commi da 536 a 539, della legge n. 178 del 2020, per le donazioni effettuate, per ciascun anno di riferimento.
Il contributo può essere concesso, nel limite delle risorse stanziate,
- fino al 100 per cento per le piccole e micro imprese,
- fino al 90 per cento per le medie imprese
- fino all'80 per cento per le grandi imprese dell'importo
delle donazioni effettuate
- fino all'importo massimo di 100.000 euro annui, nell'anno 2021 o nell'anno 2022,
- nella forma di borse di studio a copertura di iniziative formative
I soggetti interessati successivamente al decreto del Ministero dell'università formulano al Ministero istanza di accesso all'agevolazione fornendo tutti i documenti giustificativi necessari in merito.
In base alle istanze ricevute e alle risorse finanziarie complessivamente disponibili, il Ministero predispone l'elenco dei soggetti ammessi a fruire dell'agevolazione.
Il predetto elenco è trasmesso all'Agenzia delle entrate prima della comunicazione ai soggetti beneficiari della concessione dell'agevolazione.
L'istanza di accesso deve contenere la dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con i seguenti dati:
- elementi identificativi del soggetto beneficiario e del soggetto promotore;
- ammontare della donazione;
- ammontare del credito d'imposta richiesto.
Le imprese possono accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto alle condizioni e nei limiti di importo previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014.