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Credito d’imposta restauro immobili interesse storico

Modalità di utilizzo, cumulabilità e cessione del credito d'imposta per immobili interesse storico

Il credito d’imposta ha le seguenti caratteristiche:

  • deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data del provvedimento di riconoscimento del beneficio. 
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal decimo giorno successivo alla comunicazione del riconoscimento dell’agevolazione. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero della cultura, pena lo scarto dell'operazione di versamento. 

 

  • I beneficiari possono optare per la cessione, anche parziale, del credito d’imposta ad altri soggetti, compresi istituti di credito e intermediari finanziari, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile. Il credito non può essere oggetto di ulteriori operazioni di cessione
  • Il credito d’imposta non è cumulabile con altri contributi o finanziamenti pubblic
  • Il credito d’imposta non è cumulabile con la detrazione prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera g), del TUIR. 

 Per quanto riguarda la cedibilità del credito, questa non pregiudica i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito d'imposta. I cessionari del credito rispondono per l’utilizzo in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ceduto. Inoltre, ai fini della cedibilità del credito, il beneficiario richiede alla DG ABAP l’attestazione relativa al riconoscimento e all’effettività del diritto al credito maturato alla data della richiesta medesima. A tal fine, il beneficiario comunica il valore del credito maturato con l’attestazione di effettività della spesa effettuata. La comunicazione dalla DG ABAP costituisce comunque attestazione di effettività del credito.

Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, la DG ABAP verifica l’effettività del credito maturato e rilascia l’attestazione.

Ai fini dell’utilizzo in compensazione del creditoceduto da parte del cessionario, il cedente è tenuto a comunicare alla DG ABAP i dati anagrafici e il codice fiscale del cessionario stesso, nonché l’importo del credito ceduto. La DG ABAP comunica al cedente e al cessionario l’accettazione della cessione del credito. Gli importi dei crediti d’imposta sono fruibili, da parte dei cessionari, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla data di accettazione della cessione del credito da parte della DG ABAP.

Fonte:


Aggiornata il: 03/03/2022