La seconda parte del decreto in commento, riguarda i contratti di sviluppo.
Ricordiamo brevemente che i contratti di sviluppo hanno ad oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o più imprese, di:
- programmi di sviluppo industriale;
- programmi di sviluppo per la tutela ambientale;
- programmi di sviluppo di attività turistiche.
I programmi di sviluppo possono prevedere anche la realizzazione di opere infrastrutturali, materiali e immateriali, funzionali alle finalità dei programmi di sviluppo stessi.
In particolare, l’articolo 6 del decreto in commento, al fine di sostenere più tangibilmente lo sviluppo delle attività economiche, superando gli effetti negativi derivanti dalla crisi connessa al diffondersi della pandemia da COVID-19, colmando il divario di investimenti accumulato dalle imprese a causa della predetta crisi, su richiesta dell'impresa e in relazione ai singoli progetti costituenti i programmi di sviluppo, le diverse agevolazioni previste dal decreto del 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni, possono essere riconosciute nel rispetto di quanto previsto dalla sezione 3.13 del Quadro temporaneo.
In generale le agevolazioni
- possono essere riconosciute con riferimento alle sole domande di contratto di sviluppo presentate al soggetto gestore entro i termini indicati nel provvedimento apposito, limitatamente ai programmi di investimento realizzati nelle aree del territorio nazionale diverse da quelle designate come «zone a» dalla carta degli aiuti di Stato a finalità regionale valevole per il periodo 2022-2027.
- possono essere riconosciute ai soli progetti di investimento di cui ai titoli II (Progetti relativi a investimenti produttivi per i programmi di sviluppo industriale e turistici) e IV (Progetti relativi a investimenti produttivi per i programmi di sviluppo per la tutela ambientale) del decreto 9 dicembre 2014 che
- rivestono carattere di ecosostenibilità
- e che non trovano copertura in nessuno dei regimi applicabili o che possono trovarla unicamente nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 14 o 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.