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Registro presso OAM: pubblicato decreto con le regole

Alimentazione e consultazione del registro presso OAM

I prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica e le rispettive succursali, ivi compresi quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, che si avvalgono per l'esercizio della propria attivita' sul territorio della Repubblica italiana, di soggetti convenzionati ovvero agenti, comunicano all'OAM, direttamente ovvero, limitatamente a quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, per il tramite del punto di contatto centrale, ai fini dell'annotazione nella sezione ad accesso pubblico del registro:

  1. la propria denominazione sociale, la sede legale, lo Stato membro d'origine, nonche', ove assegnati, il codice fiscale, il codice meccanografico e il numero di iscrizione nell'elenco dell'Autorita' di vigilanza dello Stato membro d'origine, un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni con l'OAM; 
  2. il nome e cognome del soggetto convenzionato o dell'agente, se persona fisica, ovvero, in caso di soggetto diverso da persona fisica, la denominazione sociale, completa dell'indicazione del nome e cognome del responsabile legale; il nome e cognome del soggetto preposto a ciascuna sede operativa; il codice fiscale del soggetto convenzionato ovvero dell'agente; 
  3. per il soggetto convenzionato o agente persona fisica: la residenza anagrafica nonche' il domicilio se diverso dalla residenza e, ove diverso, l'indirizzo di ciascuna sede operativa, con indicazione della citta' e del relativo codice di avviamento postale; per il soggetto convenzionato o agente diverso da persona fisica: la sede legale e, ove diverso, l'indirizzo di ciascuna sede operativa, con indicazione della citta' e del relativo codice di avviamento postale; 
  4. la data di avvio del rapporto di convenzionamento o di mandato con il soggetto convenzionato o agente;
  5. l'espressa indicazione della prestazione di servizi di rimessa di denaro, ove erogata per il tramite del soggetto convenzionato ovvero dell'agente. 

La comunicazione deve essere effettuata con cadenza semestrale

  • dal 1° al 15 gennaio e
  • dal 1° al 15 luglio di ogni anno, dando evidenza delle variazioni intervenute rispetto ai dati comunicati nel semestre precedente. 

 Per i rapporti di convenzionamento o di mandato gia' in essere alla data di avvio della gestione del registro la prima comunicazione dei dati deve essere effettuata alla prima finestra temporale utile a partire dalla data di avvio della gestione del registro .

La comunicazione e' effettuata telematicamente, utilizzando il servizio presente nell'area privata dedicata del portale dell'OAM

L'OAM, entro quindici giorni dalla comunicazione verificata la completezza e la regolarita' della comunicazione, provvede all'annotazione nel registro e attribuisce un codice identificativo unico a ciascuno dei soggetti convenzionati o agenti annotati nel registro. 

L'OAM 

  • assicura la tenuta e la gestione del registro e l'aggiornamento dei dati ivi contenuti. 
  • cura la chiarezza, la completezza e l'accessibilita' al pubblico dei dati annotati nel registro, prevedendo idonee modalita' di consultazione 

Attenzione va prestata al fatto che nei confronti di prestatori di servizi di pagamento, istituti emittenti moneta elettronica, delle relative succursali e dei punti di contatto centrale che non ottemperano agli obblighi di comunicazioneentro i termini prescritti, l'OAM avvia la procedura sanzionatoria per l'applicazione delle sanzioni previste.

Fonte:


Aggiornata il: 07/09/2022