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Registro presso OAM: pubblicato decreto con le regole

Alimentazione e consultazione della sottosezione del registro ad accesso riservato presso OAM

I prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica e le rispettive succursali, direttamente ovvero, limitatamente a quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, per il tramite del punto di contatto centrale, comunicano all'OAM per l'annotazione nell'apposita sottosezione ad accesso riservato del registro, la cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato per motivi non commerciali, intervenuta successivamente all'avvio del medesimo registro. La comunicazione e' effettuata entro trenta giorni dall'estinzione del rapporto di convenzionamento o del mandato, previa autodichiarazione, trasmessa telematicamente all'OAM, che la cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato e' avvenuta per motivi non commerciali. Essa reca indicazione delle seguenti informazioni: 

  1. il nome, il cognome ovvero la denominazione sociale e il codice fiscale del soggetto convenzionato ovvero dell'agente nei confronti del quale e' intervenuta la cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato; 
  2. il codice identificativo unico, ove attribuito dall'OAM al soggetto nei confronti del quale e' intervenuta la cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato; 
  3. la data di attivazione e di cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato

Nella sottosezione ad accesso riservato sono altresi' annotati a cura dell'OAM:

  1. gli estremi dei provvedimenti di sospensione comminati successivamente all'avvio del registro nei confronti di soggetti convenzionati o agenti, di cui sia stata data comunicazione all'OAM; 
  2. gli estremi dei decreti con cui sono irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie comminate successivamente all'avvio del registro nei confronti di soggetti convenzionati o agenti, di cui sia stata data comunicazione all'OAM.

L'OAM, verificata la regolarita' e la completezza della comunicazione, provvede alla annotazione nell'apposita sottosezione ad accesso riservato del registro, delle comunicazioni e dei provvedimenti entro quindici giorni dal ricevimento delle relative comunicazioni. 

 La comunicazione e' effettuata telematicamente, utilizzando il servizio presente nell'area privata dedicata del portale dell'OAM. 

L'OAM 

  1. assicura la tenuta e la gestione della sottosezione ad accesso riservato del registro e cura l'aggiornamento dei dati ivi contenuti. 
  2. garantisce la completa e tempestiva accessibilita' della Guardia di finanza, della Banca d'Italia e della Unita' di informazione finanziaria per l'Italia, per l'esercizio delle rispettive competenze in materia di vigilanza e di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, alla sottosezione del registro ad accesso riservato. 
  3. consente la consultazione dei dati contenuti nella sottosezione del registro ad accesso riservato ai prestatori di servizi di pagamento e agli istituti di moneta elettronica, alle succursali e ai punti di contatto centrale. I prestatori di servizi di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, le succursali e i punti di contatto centrale utilizzano i dati cosi' ottenuti esclusivamente per salvaguardare la correttezza e la legalita' dei comportamenti degli operatori del mercato. 
Fonte:


Aggiornata il: 07/09/2022