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Registro presso OAM: pubblicato decreto con le regole

Alimentazione della sezione del registro OAM relativa ai punti di contatto centrale

I prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, comunicano tempestivamente a mezzo posta elettronica all'OAM i seguenti dati identificativi del punto di contatto centrale per il tramite del quale operano sul territorio nazionale, ai fini dell'iscrizione in apposita sezione ad accesso pubblico del registro: 

  1. denominazione sociale,
  2. sede legale, 
  3. codice fiscale, 
  4. nome e cognome, 
  5. luogo e data di nascita del legale rappresentante, 
  6. un indirizzo di posta elettronica certificata.

Il punto di contatto centrale comunica all'OAM l'avvio della propria operativita', anche se precedente la data di avvio del registro e ogni variazione ad essa attinente.

La periodicita' e le modalita' tecniche di invio delle comunicazion sono individuate in appositi atti attuativi dell'OAM

Attenzione va prestata al fatto che nei confronti dei soggetti che non ottemperano agli obblighi di comunicazione, l'OAM avvia la procedura sanzionatoria per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 61, comma 2, decreto antiriciclaggio.

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Aggiornata il: 07/09/2022