Per quanto riguarda il requisito reddituale, l’articolo 9, comma 1), lettera b), del Decreto Aiuti-quater ha inserito il comma 8-bis.1 nel corpo dell’articolo 119 del citato Decreto Rilancio.
La disposizione stabilisce che, il reddito di riferimento per usufruire dell’agevolazione non deve superare l’importo di 15.000 euro e fornisce anche elementi utili per il calcolo di detto parametro.
Più in particolare, secondo il citato comma 8-bis.1, il reddito di riferimento è calcolato dividendo:
- il reddito complessivo familiare,
- per un coefficiente denominato numero di parti.
Il reddito complessivo familiare è costituito:
- dalla somma dei redditi complessivi posseduti, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, non legalmente ed effettivamente separato, o dal soggetto legato da unione civile,
- nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa,.
Vanno sommati, inoltre, i redditi posseduti:
- dal convivente del contribuente, presente nel nucleo familiare,
- nonché quelli dei familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato al contribuente da unione civile, presenti nel nucleo familiare se ricorrono i requisiti reddituali di cui al comma 2 dell’articolo 12 del TUIR per essere considerati fiscalmente a carico.
Si tratta, nello specifico, dei familiari che, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, abbiano conseguito un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, e per i figli di età non superiore a ventiquattro anni un reddito complessivo non superiore a 4.000 euro.