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Superbonus villette: esempio di calcolo del quoziente familiare

Superbonus villette: chi rientra nel quoziente familiare

Ai fini della disposizione in commento, fanno parte del nucleo familiare: 

  • il coniuge o il componente dell’unione civile, anche se non risulta nello stato di famiglia perché, ad esempio, ha una diversa residenza; 
  • il convivente di cui all’articolo 1, comma 36, della cd. legge Cirinnà16;
  • i figli e ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice civile purché siano fiscalmente a carico. 

Occorre precisare che per la determinazione del nucleo familiare si fa riferimento alla composizione dello stesso nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, in linea con quanto previsto dalla disposizione per la determinazione del reddito di riferimento.

Per quanto attiene alla determinazione del reddito, per espressa previsione normativa, occorre fare riferimento al reddito complessivo relativo all’anno precedente a quello di sostenimento della spesa. 

A tal proposito occorre ricordare che il reddito complessivo per la verifica del limite reddituale è calcolato secondo quanto stabilito dall’articolo 8 del TUIR, ma tiene conto anche:

  • dei redditi assoggettati a cedolare secca, 
  • dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (articolo 1, comma 692, lettera g, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – legge di bilancio 2020) 
  • e della quota di agevolazione ACE di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Infatti, secondo le predette norme quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per

la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche di tali redditi. 

Il numero di parti è quantificato tenendo conto della composizione del nucleo familiare e in particolare della presenza del coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, del soggetto legato al contribuente da unione civile, del convivente di cui all’articolo 1, comma 36, della cd. legge Cirinnà e dei familiari a carico, diversi dal coniuge e dal soggetto legato al contribuente da unione civile, come sopra individuati.

Per la determinazione del numero di parti, il nuovo comma 8-bis.1 in commento rinvia alla Tabella 1-bis allegata al citato Decreto Rilancio e introdotta per effetto dell’articolo 9, comma 1-bis, del Decreto Aiuti-quater, ai sensi della quale il numero di parti:

  • è pari a 1 nel caso di un nucleo familiare composto da una sola persona ed è incrementato di 1 se:
    • nel nucleo è presente il coniuge o il soggetto legato al contribuente da unione civile o il convivente, 
    • nonché di 0,5 se è presente un familiare a carico, 
    • di 1 se sono presenti due familiari a carico 
    • e di 2 se sono presenti tre o più familiari a carico. 

Le Entrate specificano che nella relazione illustrativa della disposizione agevolativa è chiarito che la presenza nel nucleo familiare del coniuge, o del soggetto legato al contribuente da unione civile, incide sul denominatore numero di parti a prescindere dalla circostanza che il medesimo, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, sia risultato o meno a carico del contribuente che beneficia dell’agevolazione; peraltro, il contribuente stesso potrebbe essere stato a carico del coniuge.

In ogni caso rileva, ai fini del predetto calcolo, il convivente di cui all’articolo 1, comma 36, della cd. legge Cirinnà. 

Coerentemente, concorrono a determinare il numero di parti i familiari a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente che sostiene la spesa, a prescindere dalla circostanza che, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, siano stati a carico di quest’ultimo o dell’altro genitore o di entrambi 

Più nel dettaglio, nel caso ad esempio di un figlio di genitori separati che sia a carico di entrambi, quest’ultimo va considerato in ambedue i nuclei, a prescindere dalle percentuali di carico fiscale, per quel che riguarda sia il numero di parti sia il reddito complessivo familiare. 

Si può verificare, inoltre, la circostanza che un familiare risulti fiscalmente a carico per una sola parte dell’anno (per esempio in caso di nascita nel medesimo anno); anche in tal caso il familiare va considerato nei predetti calcoli a prescindere dalla circostanza che risulti fiscalmente a carico solo per una parte dell’anno e senza effettuare alcun ragguaglio. 

Infine, secondo quanto chiarito dalla relazione illustrativa, ai fini della determinazione del reddito di riferimento si tiene conto anche dei figli di età inferiore a 21 anni che, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 4.000 euro (comma 2 dell’articolo 12 del TUIR) ma per i quali non spetta la detrazione per carichi di famiglia di cui al comma 1, lettera c), dello stesso articolo 12 (in quanto per gli stessi viene erogato l’assegno unico e universale per i figli a carico); detti figli, quindi, ai fini della determinazione del reddito di riferimento, sono considerati al pari dei figli per i quali spetta detta detrazione.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 14/06/2023