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Dichiarazione dei redditi 2023: detrazione spese per istruzione universitaria

Spese istruzione universitaria: limite di detraibilità 2023

È necessario distinguere se l’università è statale o non statale.

Se l’università è statale: la detrazione, nella misura del 19 per cento, è calcolata sull’intera spesa sostenuta.

Se si tratta di università non statale: l’importo ammesso alla detrazione non deve essere superiore a quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali nelle diverse aree geografiche e dell’area disciplinare del corso.

A tal proposito si legga: IRPEF 2023: le detrazioni per spese universitarie non statali

Distinguiamo poi, ai fini della detrazione, corsi universitari e corsi post laurea all’estero, nello specifico per le spese riguardanti la frequenza di:

  • corsi universitari all’estero, occorre fare riferimento all’importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale (Circolare 06.05.2016 n. 18/E, risposta 2.2);
  • corsi post laurea all’estero, occorre, invece, fare riferimento all’importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione post laurea nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale.

Per le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea in teologia presso le università Pontificie e di laurea magistrale presso gli istituti superiori di scienze religiose, ai fini della detrazione occorre fare riferimento alla misura stabilita per corsi di istruzione appartenenti all’area disciplinare “Umanistico – sociale”; per quanto concerne la zona geografica, per motivi di semplificazione, essa deve essere individuata nella regione in cui si svolge il corso di studi anche nel caso in cui il corso sia tenuto presso lo Stato della Città del Vaticano (Circolare 06.05.2016 n. 18/E, risposta 2.2).

Le spese per i corsi di laurea svolti dalle università telematiche possono essere detratte, al pari di quelle per la frequenza di altre università non statali, facendo riferimento all’area tematica del corso e, per l’individuazione dell’area geografica, alla regione in cui ha sede legale l’università (Circolare 06.05.2016 n. 18/E, risposta 2.3).

Per i corsi di studio tenuti presso sedi ubicate in regioni diverse rispetto a quella in cui l’università ha la sede legale, ai fini della detrazione occorre fare riferimento all’area geografica in cui si svolge il corso. Nell’ipotesi in cui uno studente, nel medesimo periodo di imposta, a causa di un cambiamento di facoltà di studi o di corso di studio, si trovasse nella situazione di sostenere le spese presso università site in aree geografiche diverse o per corsi appartenenti ad aree tematiche diverse, il limite di spesa detraibile sarà il più alto tra quelli applicabili previsti dal decreto.

Nel caso in cui le spese siano sostenute per la frequenza di corsi istituiti:

  • sia presso università statali 
  • sia università non statali, 

la detrazione per le spese sostenute per la frequenza presso le università statali potrà essere calcolata sull’intero importo mentre quelle sostenute presso università non statali saranno ricondotte nei limiti previsti dal decreto del MUR con le modalità sopra descritte.

Da notare che, dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda per le spese di istruzione universitaria spetta:

  • per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari euro a 240.000;
  • a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.

In questo caso il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta della carta di debito o della carta di credito, estratto conto, copia del bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA.

Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2023 (punti da 341 a 352) con il codice 13. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2022 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella CU 2023 (punti da 701 a 706) con il codice 13. La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 21/06/2023