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Periti tribunale (CTU): ecco anche le specifiche tecniche

CTU dettagli sul requisito della competenza

ATTENZIONE  Il requisito della speciale competenza tecnica sussiste quando con specifico riferimento alla  categoria e all'eventuale settore di specializzazione l'attivita' professionale è stata esercitata per almeno cinque anni in modo  effettivo e continuativo.

 In mancanza del requisito sopracitato  la speciale  competenza tecnica è riconosciuta quando ricorrono almeno due delle seguenti circostanze:

  •  a) possesso di adeguati titoli di specializzazione o   approfondimento post-universitari, purchè l'aspirante sia iscritto  da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni  professionali;
  •  b) possesso di adeguato curriculum scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attivita' di docenza, attivita' di ricerca, iscrizione a societa' scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche;
  •  c) conseguimento della certificazione UNI relativa all'attività professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione  accreditato.

ATTENZIONE:

 Per la categoria medico-chirurgica, rileva l'esercizio della professione successivamente al conseguimento  del titolo di specializzazione.

 Per la specializzazione medico legale  invece il requisito dei cinque anni non si applica ed è sufficiente il possesso di uno tra i requisiti definiti alle lettere a) e b).

Fonte: Ministero della Giustizia


Aggiornata il: 18/12/2023